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Riforma Lavoro Sportivo

Attività sportive 18.04.2024
Riforma del Lavoro Sportivo, tutte le novità

Le tutele e gli adempimenti delle nuove norme dettate dal Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha prodotto e rilasciato, in compartecipazione con il Dipartimento per lo Sport del Ministro per lo Sport e i Giovani, un documento che riassume i punti cardine della Riforma del Lavoro Sportivo in termini di definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste e adempimenti obbligatori.

La revisione, in vigore dallo scorso luglio, disciplina i rapporti di lavoro in ambito sportivo mettendo tutte insieme le regole, in un quadro unico, in modo organico e sistematico. La rivisitazione si è resa necessaria in seguito alla pandemia da Covid-19 che ha messo in difficoltà molte aziende del settore e numerosi lavoratori, primi fra tutti, delle piscine e delle palestre, le prime attività a chiudere e tra le ultime a liberarsi dalle restrizioni imposte dalla calamità sanitaria. Molti lavoratori si sono trovati senza stipendio anche a causa della mancanza di un inquadramento preciso, spesso senza tutele. Una situazione che ha reso necessaria una riforma complessiva del comparto.

Le novità della Riforma riguardano principalmente quei lavoratori che operano nelle società dilettantistiche ai quali, grazie al riordino del loro rapporto con le società sportive di appartenenza, sono state estese molte tutele che precedentemente non avevano.

Il documento definisce precisi punti, primo fra tutti l’identificazione del lavoratore sportivo distinto dalle altre categorie distinguendo il lavoratore di società professionistiche da quello delle dilettantistiche. Vengono, poi, chiarite le tipologie contrattuali utilizzabili, con le relative disposizioni in materia di controlli sanitari e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro Le novità della riforma modificano lo stesso rapporto tra lavoratore sportivo e società. Da qui, il lavoratore che potrà essere inquadrato come lavoratore subordinato, con specifiche eccezioni rispetto alla normativa generale, o come lavoratore autonomo fino a prevedere che le società dilettantistiche possono stipulare contratti di co.co.co. Vi è poi l’introduzione di norme specifiche per il lavoro subordinato nel settore sportivo, norme per i contributi pensionistici e tutele ad hoc per l’assicurazione contro gli infortuni.

Il lavoro subordinato in ambito sportivo acquisisce una disciplina che tiene in conto le specificità del comparto, in deroga alla disciplina ordinaria. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può prevedere un termine del rapporto purché non superiore a 5 anni. Inoltre, è possibile stipulare contratti di apprendistato per la formazione dei giovani atleti non solo sportiva ma anche culturale ed educativa e in vista dell’accesso all’attività lavorativa, nelle forme e nei termini previsti dal decreto legislativo n. 36/2021. I rapporti di apprendistato sportivo si risolvono automaticamente al termine del periodo formativo fissato nel contratto, diversamente da quanto è previsto dalla disciplina generale dell’apprendistato.

Sono previste differenziazioni nelle regole applicabili nell’area del professionismo e a quello del dilettantismo, oltre a inserire disposizioni specifiche e speciali agevolazioni per i rapporti di lavoro con gli atleti di club paralimpici rientranti nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché in tema di formazione dei giovani atleti.

Le prestazioni sportive dei volontari hanno una disciplina specifica che separa l’ambito del rapporto di lavoro da quello prettamente personale, spontaneo e gratuito del volontariato, stabilendo che i volontari non sono lavoratori sportivi. Non lo sono nemmeno tutti quei lavoratori che, pur collaborando con società sportive, sono iscritti ad albi o ordini esterni.

Infine, la riforma presenta un nuovo Sistema Tributario agevolato dei contratti in ambito sportivo, soprattutto nel dilettantismo, per il quale sono previste agevolazioni anche per i soggetti che non sono lavoratori sportivi e prestano, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, attività di carattere amministrativo-gestionale a favore di Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal CIP.